POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE
DEL NATUROPATA DEL CHIROPRATICO DELLOSTEOPATA DEL KINESIOLOGO - DELL'OPERATORE / INSEGANTE SHIATSU - DELL'INSEGNANTE / OPERATORE YOGA
LA POLIZZA E' ADATTABILE ANCHE AD ALTRE DISCIPLINE OLISTICHE NON ELENCATE
PROPOSTA
MASSIMALI ASSICURATI
517.000 PER SINISTRO
517.000 PER PERSONA
517.000 PER DANNI A COSE
DURATA ANNUALE
PREMIO ANNUO 93,00 PER QUALSIASI DISCIPLINA SOPRA CITATA
SCONTO PARTICOLARE PER GRUPPI SUPERIORI A n° 8 ASSICURATI DA CONCORDARE
SCHEDA DI ADESIONE PER EMITTENDA POLIZZA
PROPOSTA:
COGNOME: ...............................................................
NOME: ........................................................................
N. TELEFONO FISSO:.......................................................CELL.:.................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA: .. ........
CODICE FISCALE: ..................
RESIDENTE A: CAP: ...PROV.:. .
VIA: .. .N°: . .
ATTIVITA PROFESSIONALI PRATICATE:
. ..
FIRMA:
..
Ritaglia-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODALITA:
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INVIARE LA FOTOCOPIA DEL BONIFICO AL N. DI FAX 049/773460
La polizza sarà messa in copertura dal giorno della ricezione della documentazione
Il certificato di copertura sarà spedito o inviato immediatamente allindirizzo dellAssicurato
Per Info ulteriori tel. 049 777011 h.u.
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POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA
ART. 1
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dellAssicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto allindennizzo, nonché la stessa cessazione dellassicurazione (artt. 1892,1893 e1894 C.C.).
ART. 2
Altre assicurazioni
LAssicurato deve comunicare per iscritto alla Società lesistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, lAssicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
ART. 3
Pagamento del premio
LAssicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati già pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se lAssicurato non paga i premi o le rate di premi successivi, lassicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). premi devono essere pagati allagenzia oppure alla Società.
ART. 4
Modifiche dellassicurazione
Le eventuali modifiche dellassicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 5
Aggravamento del rischio
LAssicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto allindennizzo, nonché la stessa cessazione dellassicurazione (art. 1898 C.C.).
ART. 6
Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dellAssicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 8
Disdetta in caso di sinistro
Ci si riferisce alle leggi in vigore in materia
ART. 13
Oggetto dellassicurazione